Detrazioni e deduzioni fiscali

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Più dai, meno versi!

Il decreto legge n. 35 del 2005 convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80, cosiddetto “Più dai, meno versi”, ha introdotto nuove agevolazioni e delineato i potenziali organismi delle liberalità, quali:

  • ONLUS
  • associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale, i relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statuario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

Le erogazioni liberali possono essere effettuate sia in denaro che in natura, in questo ultimo caso si deve fare riferimento al valore normale di mercato del bene o avvalersi della stima di un perito. Le erogazioni in denaro devono essere effettuate con pagamento a mezzo banca, ufficio postale e sistemi di pagamento come carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

In ogni caso chi dona avrà cura di acquisire, a comprova della effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene in natura donato (in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazioni dei relativi valori, pena la perdita delle agevolazioni fiscali nascenti dall’erogazione.

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I contribuenti eroganti tali liberalità, in sede di dichiarazione dei redditi possono usufruire di agevolazioni fiscali quali detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito imponibile IRPEF, la cui differenza è di natura sostanziale.

Gli oneri detraibili incidono in percentuale direttamente sull’imposta lorda, riducendo di fatto l’IRPEF dovuta dal contribuente; gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini IRPEF/ IRES, prima del calcolo dell’imposta.

Quest’ultima tipologia di spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina quindi un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente. 
La detrazione sembra essere a prima vista la strada più semplice, ricordando però che è limitata al 19% della contribuzione sino a un massimo di euro 2.065,83 dell’importo lordo
che il contribuente deve pagare.

La deduzione può talvolta essere più conveniente perché può abbattere l’aliquota per il reddito complessivo.

Il contribuente dovrà scegliere quale beneficio utilizzare e la scelta deve rimanere ferma per tutto il periodo di imposta, secondo il seguente prospetto.

I privati che vogliano fare donazioni possono:

  • dedurre l’erogazione in denaro o in natura per un imposto non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14, comma 1 del D.l. 35/05 convertito nella Legge n. 80 del 14/05/05);
  • detrarre il 19% dell’erogazione, fino a un massimo di euro 2.065,83 dall’imposta lorda (art. 15, comma 1, lettera i-bis del D.P. R. 917/86).
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Le società ed enti possono scegliere se:

  • dedurre l’erogazione in denaro o in natura per un importo non superiore al 10% del reddito d’impresa dichiarato, nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14, comma1 del D.l. 35/05 convertito nella Legge n. 80 del 14/05/05);
  • detrarre l’erogazione per un importo non superiore a euro 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100, comma 2, lettera h del D.P.R. 917/86).

È importante sottolineare che:

  • per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario conservare l’attestazione della donazione (la ricevuta del bollettino postale, la contabile bancaria e l’estratto conto bancario);
  • non beneficiano delle agevolazioni fiscali le erogazioni liberali effettuate in contanti.