Normativa in tema di alcol

Nel nostro ordinamento esiste una Legge quadro in materia che è la Legge 125 del 30 marzo 2001, e successive modifiche, che istituisce anche una Consulta Nazionale sull’alcol con compiti consultivi.

Sostanzialmente sono previsti limiti alla vendita e alla somministrazione, ed alla pubblicità.

La vendita e la somministrazione sono state vietate ai minori di 18 anni con il recente D.L. 20/02/2017 N. 14 convertito nella L.18 Aprile 2017 N. 48 (art. 14 ter della predetta L. 125/01), con una modesta sanzione amministrativa e la sospensione dell’attività da 15 giorni a 3 mesi, che di certo non spaventa nessuno.

Ricordiamo invece che la somministrazione (e non la vendita) ai minori di 16 anni era già vietata dall’art. 689 Codice Penale con l’arresto fino ad un anno.

Sulla linea di questo intervento legislativo si muove anche il decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, in Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2007, che dispone che tutti i titolari e gestori di locali ove si svolgono in qualsiasi modalità e in qualsiasi orario spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interromperne la somministrazione dopo le 2 di notte e assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare in maniera volontaria da parte dei clienti una rilevazione del tasso alcolemico.

È infine vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade in ore notturne (art. 14 L. 125/01), in aree pubbliche (art.14 bis) e nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni (art. 15).

L’art. 13 della legge 125/2001 vieta la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che:

  • sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori e nei 15 minuti precedenti e successivi;
  • che attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della Sanità;
  • che rappresenti minori intenti al consumo di alcol;
  • che rappresenti in modo positivo l’assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.

E’ vietata la pubblicità diretta e indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età e, per le bevande superalcoliche, sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente ai minori.

In particolare è vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19 (art. 13 L. 125/01).

La violazione di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa di 20 milioni delle vecchie Lire.

La norma sopra riportata ha anche previsto l’obbligo per le emittenti radiotelevisive, le agenzie pubblicitarie e i rappresentanti della produzione di adottare un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.

In relazione a tale prescrizione, i contenuti dell’art. 22 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria (CAP), che già disciplinava la pubblicità delle bevande alcoliche, sono stati integrati, in modo da farne la normativa autoregolamentare di riferimento.

L’art. 22 CAP esordisce precisando che la pubblicità dei prodotti alcolici non deve essere in contrasto con l’ esigenza di favorire l’ affermazione di modelli di consumo ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela soprattutto dei bambini e degli adolescenti, ma anche delle persone in generale, che hanno diritto ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze connesse all’ abuso di bevande alcoliche.

Su tale premessa, il Codice di Autodisciplina precisa che la pubblicità deve astenersi dall’incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato delle sostanze alcoliche, dal rappresentare situazioni di attaccamento morboso al prodotto e di dipendenza, dall’indurre a ritenere che il ricorso agli alcolici possa contribuire alla soluzione dei problemi personali. Inoltre, la pubblicità non deve rivolgersi, neppure indirettamente, ai minori o rappresentarli intenti al consumo di alcol, non deve associare la guida di autoveicoli con l’ uso di bevande alcoliche, non deve indurre il pubblico a ritenere che il consumo di alcolici possa contribuire alla lucidità mentale e all’ efficienza fisica e sessuale.

La sobrietà e l’astensione dal consumo di alcolici non devono essere rappresentati come valori negativi, mentre non si deve far ritenere che il mancato consumo comporti una condizione di inferiorità fisica, psicologica o sociale.

Il pubblico non deve essere indotto a trascurare le differenti modalità di consumo in relazione alle caratteristiche dei singoli prodotti e delle condizioni personali del consumatore.

Il tema principale dell’annuncio non deve vertere sull’elevato grado alcolico di una bevanda.

Nel Codice di autoregolamentazione TV e minori, per quanto concerne la pubblicità, si precisa che, in genere, non debbano essere rappresentati minori dediti al consumo di alcol, mentre nella fascia di programmazione specifica (dalle 16 alle 19) si deve evitare la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche.

Il Giurì di autodisciplina in genere condanna le campagne nelle quali vengono contrapposte due categorie di soggetti: l’una, brillante, bella, attraente, giovane, che coincide con quella dei consumatori del prodotto; l’altra pedante, malinconica, triste, che corrisponde a quanti non bevono il prodotto (per tutti, si vedano la pronuncia n. 161/94, Comitato di Controllo/Davide Campari, o la pronuncia n. 251/02, Comitato di Controllo/Martini & Rossi, che ha condannato il messaggio nel quale una festa, dapprima spenta e poco vivace, si surriscalda quando arriva il rum pubblicizzato).

Naturalmente, anche la pubblicità dei prodotti alcolici deve rispettare le previsioni del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 sulla pubblicità ingannevole e comparativa.

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Si deve concludere che, se da un lato il legislatore e il governo hanno preso in esame il problema, non v’è dubbio che questo sia trascurato e sottovalutato dagli Organi periferici, come risulta, ad esempio, dalla scarsa applicazione della Legge 125 e successive modifiche.

Occorrerebbe quindi un’applicazione più rigorosa della normativa già esistente e una sua maggiore estensione, come previsto nel disegno di legge del 17 gennaio 2007 sulla etichettatura e soprattutto un più esteso divieto di pubblicità, essendo essenziale l’informazione sugli indubitabili danni per la salute e, in particolare per il fegato, derivanti dall’uso non corretto di bevande alcoliche, come già avviene negli altri Paesi Europei.

Avv. Ernesto Vitiello