La responsabilità del Ministero della Salute per le infezioni correlate ad emotrasfusioni

In sintesi è ormai pacifico in giurisprudenza quanto segue:

1) Omissione del Ministero
E’ ormai pacifico che il Ministero della salute era tenuto ad esercitare un’attività di controllo e vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e degli emoderivati e risponde ex art. 2043 c.c. per i danni conseguenti alle epatiti e infezioni da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (cfr. Cass. Sez. Unite n. 576/2008 e n. 17685 del 01/08/2011).

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 2790 del 31/01/2019 indica anche le fonti normative che sanciscono gli obblighi del Ministero per la prevenzione, la programmazione, la vigilanza e il controllo sulle emotrasfusioni.

2) Inizio della responsabilità
E’ configurabile la responsabilità del Ministero per omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico anche prima della identificazione dei virus contratti dai danneggiati (cfr. Cass. n. 17084/2018).

3) La prescrizione
Si tratta di responsabilità aquiliana con la conseguenza che la prescrizione è quinquiennale.

4) Il decorso della prescrizione
La prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato con l’ordinaria diligenza esegibile dal cittadino medio sia in grado di avvedersi della derivazione causale della malattia da emotrasfusione (cfr. ordinanza Corte Cass. n. 13745 del 31/05/2018). Ovviamente la proposizione della domanda amministrativa ex l. n. 210/1992 conferma che il danneggiato abbia ormai conoscenza del nesso causale tra la trasfusione e la malattia.

5) Il nesso causale
Nel procedimento civile il nesso causale è regolato dal criterio della preponderanza dell’evidenza (più probabile che non) (cfr. Cass. 16/10/2007 n. 21619).

6) La quantificazione del danno
Per la quantificazione del danno la Corte di Cassazione va effettuata in via equitativa anche con l’applicazione delle tabelle milanesi (Cass. 25/08/2020 n. 17709).